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DANNEGGIAMENTO:NOVITA’ ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA.

DANNEGGIAMENTO:NOVITA’ ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA. 1920 2560 Eleonora Grillo

 

A SEGUITO DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 150/2022( COMUNEMENTE CHIAMATA “LEGGE CARTABIA”) , SONO DIVENUTI PROCEDIBILI A QUERELA DI PARTE, SALVO ALCUNE ECCEZIONI, MOLTEPLICI FATTISPECIE DI REATO, TRA CUI IL DANNEGGIAMENTO.

L’ART 635 C.P. PRESCRIVE INFATTI AL COMMA 1 CHE : “ CHIUNQUE DISTRUGGE, DISPERDE, DETERIORA O RENDE , IN TUTTO O IN PARTE, INSERVIBILI COSE MOBILI O IMMOBILI ALTRUI CON VIOLENZA ALLA PERSONA O CON MINACCIA OVVERO IN OCCASIONE DEL DELITTO PREVISTO DALL’ART. 331, E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A TRE ANNI.

NEL SECONDO COMMA DEL MEDESIMO ARTICOLO VENGONO PUNITE ALTRESI’ TUTTE QUELLE CONDOTTE CHE RAPPRESENTANO IPOTESI DI DANNEGGIAMENTO “AGGRAVATO” OSSIA QUELLE COMMESSE DA COLORO CHE DISTRUGGONO,DETERIORANO OVVERO RENDONO TOTALMENTE O PARZIALMENTE INSERVIBILI COSE ALL’INTERNO DI EDIFICI PUBBLICI O DESTINATI A USO PUBBLICO O ALL’ESERCIZIO DI UN CULTO, OPERE DESTINATE ALLA IRRIGAZIONE E ,ADDIRITTURA, ATTREZZATURE E IMPIANTI SPORTIVI AL FINE DI INTERROMPERE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. 

LA RIFORMA LEGISLATIVA SUINDICATA INCIDE SU TALE DELITTO ATTRAVERSO L’INSERIMENTO DEL COMMA 4BIS OVE VIENE ESPRESSAMENTE AFFERMATO CHE : “ NEI CASI PREVISTI DAL PRIMO COMMA IL DELITTO E’ PUNIBILE A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA.SI PROCEDE TUTTAVIA D’UFFICIO SE IL FATTO E’ COMMESSO IN OCCASIONE DEL DELITTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 331 C.P. OVVERO SE LA PERSONA OFFESA E’ INCAPACE PER ETA’ O PER INFERMITA’  ”.

ALLA LUCE DI TALE CORNICE NORMATIVA, DUNQUE, IL REATO DI DANNEGGIAMENTO E’ PROCEDIBILE A QUERELA LIMITATAMENTE AI CASI PREVISTI DAL PRIMO COMMA DELL’ART. 635 C.P.( FATTI COMMESSI CON VIOLENZA ALLA PERSONA O CON MINACCIA). TUTTAVIA LA PROCEDIBILITA’ D’UFFICIO PERMANE RELATIVAMENTE ALLE IPOTESI DI DANNEGGIAMENTO AGGRAVATO OVVERO QUANDO LA PERSONA OFFESA E’ INCAPACE PER ETA’ O PER INFERMITA’, NONCHE’ NELL’IPOTESI IN CUI IL FATTO SIA COMMESSO IN OCCASIONE DEL DEL REATO DI INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO DISCIPLINATO DALL’ART. 331 C.P. .

Proprio per la delicatezza della materia è fondamentale rivolgersi ad un legale esperto e competente che possa indicare e consigliare al cliente la strategia difensiva più opportuna al caso concreto.

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DENUNCIA, QUERELA ED ESPOSTO: CARATTERISTICHE E DIFFERENZE

DENUNCIA, QUERELA ED ESPOSTO: CARATTERISTICHE E DIFFERENZE 2560 1709 Eleonora Grillo

IN OCCASIONE DEI PRIMI COLLOQUI CONOSCITIVI CON I CLIENTI, MOLTO SPESSO QUESTI ULTIMI PONGONO LE SEGUENTI DOMANDE: “ AVVOCATO POSSO DENUNCIARE TIZIO?” “ COSA E’ L’ ESPOSTO?” “ LA QUERELA ENTRO QUANDO SI DEVE PRESENTARE?” “ MEGLIO PRESENTARE UN ESPOSTO O UNA DENUNCIA?”. 

PRELIMINARMENTE, VA SOTTOLINEATO CHE ATTRAVERSO L’ESPOSTO, LA DENUNCIA E LA QUERELA IL PUBBLICO MINISTERO O LA POLIZIA GIUDIZIARIA VENGONO A CONOSCENZA DEL COMPIMENTO DI UN FATTO CHE RAPPRESENTA UN ILLECITO PENALE, OSSIA LA NOTIZIA DI REATO.

VA RILEVATO CHE VIENE COMPIUTO UN UTILIZZO IMPROPRIO DELLA TERMINOLOGIA SICCHE’ I TERMINI ESPOSTO,QUERELA E DENUNCIA VENGONO SCAMBIATI COME SINONIMI.

PER QUESTO MOTIVO IL FOCUS DI TALE ARTICOLO E’ QUELLO PROPRIO DI COMPIERE CHIAREZZA IN ORDINE A TALI ISTITUTI, SOTTOLINEANDONE SIA LE DIFFERENZE SOSTANZIALI CHE APPLICATIVE.

ORBENE, L’ESPOSTO TROVA RIFERIMENTO ALL’ART. 1 TULPS – TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA APPROVATO CON R.D. 8 giugno 1931, n. 773- OVE SI AFFERMA ESPRESSAMENTE CHE : “ L’autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.”

L’ESPOSTO E’ DUNQUE LA DESCRIZIONE DI FATTI CHE NON HANNO ANCORA RILIEVO CIVILE E/O PENALE MA SONO IN UNO STADIO POTENZIALMENTE IDONEO A DEGENERARE E QUINDI AD OLTREPASSARE IL LIMITE DEL LECITO E DEL CONSENTITO. A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ESPOSTO ,VERRA’ INSTAURATO , DUNQUE, UN VERO E PROPRIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO OVE L’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA PROVVEDERA’ AD UNA BONARIA CONCILIAZIONE DELLE PARTI ,REDIGENDO UN APPOSITO VERBALE.L’ESPOSTO VIENE QUINDI IMPIEGATO TUTTE LE VOLTE OVE SI SOLLECITA UN CELERE INTERVENTO DELL’ AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA PER PORRE FINE, ANCHE BONARIAMENTE, ALLA SITUAZIONE DI CONFLITTO DALLA QUALE POTREBBE DERIVARE UN PERICOLO.

VA COMUNQUE SOTTOLINEATO CHE QUALORA L’ESPOSTO DESCRIVA FATTI PENALMENTE RILEVANTI E PROCEDIBILI D’UFFICIO, L’ AUTORITA’ PREPOSTA DEVE OBBLIGATORIAMENTE COMUNICARE LA NOTIZIA DI REATO ALL’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA AL FINE DI ESERCITARE L’AZIONE PENALE.

UN ALTRO ISTITUTO E’ LA QUERELA- EX ARTT. 336 C.P.P.- OSSIA L’ATTO ATTRAVERSO CUI LA PERSONA OFFESA, RIVOLGENDOSI ALL’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA, DICHIARA DI PERSEGUIRE PENALMENTE L’AUTORE DEL REATO COMMESSO A SUO DANNO. LA LEGGE,INFATTI, INDICA QUALI SONO LE FATTISPECIE DI REATO OVE E’ NECESSARIA LA PRESENTAZIONE DELLA QUERELA DI PARTE AL FINE DI POTER ATTIVARE IL PROCEDIMENTO PENALE ( E.S. MINACCIA, DIFFAMAZIONE E FURTO). CONTRARIAMENTE ALLA DENUNCIA E ALL’ESPOSTO, LA QUERELA E’ SOTTOPOSTA AD UN TERMINE ENTRO CUI DEVE ESSERE PRESENTATA CHE DECORRE DA QUANDO SI HA CONOSCENZA DELLA NOTIZIA DI REATO.GENERALMENTE L’ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO E’ DI 3 MESI( TERMINE AUMENTATO DI 6 MESI PER ALCUNI TIPI DI REATI QUALI AD ESEMPIO VIOLENZA SESSUALE). INOLTRE, A DIFFERENZA DELLA DENUNCIA, LA QUERELA PUO’ ESSERE RIMESSA ANCHE IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO MA TALE FACOLTA’ NON E’ AMMESSA PER ALCUNI TIPI DI REATO OVE LA REMISSIONE POTREBBE ESSERE CONSEGUENZA DI UN CONDIZIONAMENTO ESTERNO SULLA PERSONA OFFESA( E.S. VIOLENZA SESSUALE O MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA).

INFINE, ATTRAVERSO LA DENUNCIA – EX ART. 333 C.P.P.- IL CITTADINO COMUNICA ALL’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA DI ESSERE STATO VITTIMA DELLA COMMISSIONE DI UN GRAVE REATO OVVERO DI ESSERE A CONOSCENZA DI UN FATTO PENALMENTE PERSEGUIBILE. SI TRATTA, INFATTI, DI REATI PERSEGUIBILI D’UFFICIO OSSIA QUELLI CHE DESTANO PARTICOLARE ALLARME SOCIALE QUALI AD ESEMPIO CONCUSSIONE, CORRUZIONE OVVERO OMICIDIO. 

ANALOGAMENTE ALLA QUERELA, LA DENUNCIA PUO’ ESSERE PRESENTATA IN FORMA ORALE O SCRITTA, TUTTAVIA NON PUO’ ESSERE RITIRATA PROPRIO PER LA GRAVITA’ DEL REATO COMMESSO. 

LA DENUNCIA, INOLTRE, PUO’ ESSERE FACOLTATIVA ( PER I PRIVATI) E OBBLIGATORIA  PER I PUBBLICI UFFICIALI CHE SONO A CONOSCENZA DI TALI FATTI( AD ESEMPIO IL DIRIGENTE SCOLASTICO HA L’OBBLIGO DI DENUNCIARE REATI A DANNO DI MINORI QUALE AD ESEMPIO QUELLO PRESCRITTO ALL’ART. 570 C.P. “ VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE)”.

VA SOTTOLINEATO CHE LA DENUNCIA NON DEVE NECESSARIAMENTE INDICARE IL RESPONSABILE DEI FATTI CONTENUTI NELL’ATTO IN QUANTO PUO’ESSERE PRESENTATA ANCHE CONTRO IGNOTI.

SI REPUTA OPPORTUNO TUTTAVIA RILEVARE CHE SIA NEL CASO DELLA DENUNCIA CHE DELLA QUERELA I FATTI DESCRITTI DEVONO ASSOLUTAMENTE CORRISPONDERE ALLA REALTA’ ALTRIMENTI IL DENUNCIANTE/QUERELANTE INCORRE NEL RATO DI CALUNNIA CHE PREVEDE PENE ABBASTANZA ELEVATE.

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(Video Intervista) Lo spinoso tema della obbligatorietà del vaccino Covid

(Video Intervista) Lo spinoso tema della obbligatorietà del vaccino Covid 150 150 Vincenzo

Ecco la mia intervista rilasciata il 27 Novembre che riguarda lo spinoso tema della obbligatorietà del vaccino covid.

PILLOLE SUI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E GLI STRUMENTI DI TUTELA IN SEDE PENALE.

PILLOLE SUI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E GLI STRUMENTI DI TUTELA IN SEDE PENALE. 2560 1709 Eleonora Grillo

 

IN TEMA DI VIOLENZA IN FAMIGLIA, L’ORDINAMENTO GIURIDICO INCONTRA  NOTEVOLI DIFFICOLTA’ A PORRE IN ESSERE UNA CONCRETA ATTIVITA’ DI PREVENZIONE ALLA COMMISSIONE DI TALI FATTISPECIE DI REATO.

IL LEGISLATORE, INFATTI, INTERVIENE, LADDOVE L’EQUILIBRIO FAMILIARE E’ GIA’ PIENAMENTE COMPROMESSO E I CONTRASTI FAMILIARI SI ESTRINSECANO IN CONDOTTE DECISAMENTE ANTIGIURIDICHE.

IN TAL SENSO, ALCUNI DEI DELITTI CHE VENGONO COMMESSI NELL’AMBITO FAMILIARE,A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, SONO :

  • ART. 572 C.P. “ MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI” ( LA CUI PENA BASE  E’ AUMENTATA DA 3 A  4 ANNI A SEGUITO DELLA INTRODUZIONE DELLA LEGGE CODICE ROSSO);
  • ART 612BIS C.P. “ATTI PERSECUTORI” O STALKING;
  • ART 609BIS C.P. “VIOLENZA SESSUALE” E ART. 609TER C.P. “ CIRCOSTANZE AGGRAVANTI” OVE VIENE STABILITO L’AUMENTO DELLA PENA PREVISTA DALL’ART. 609BIS QUALORA L’AUTORE DEL REATO SIA L’ASCENDENTE, IL GENITORE (ANCHE ADOTTIVO), IL TUTORE, IL CONIUGE( ANCHE SEPARATO O DIVORZIATO) DELLA VITTIMA. TALE AGGRAVANTE SI APPLICA ANCHE QUALORA IL REO SIA LEGATO DA RELAZIONE AFFETTIVA , ANCHE SENZA CONVIVENZA, CON LA VITTIMA;
  • ART. 388 C.P. “ MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE” CHE STABILISCE CHE :“Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimenti, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

DIVERSAMENTE DAL 1 COMMA COMMA OVE E’ NECESSARIA LA DIMOSTRAZIONE DELL’ELEMENTO DELLA FRODE, IL COMMA SUCCESSIVO PREVEDE UNA MAGGIORE FUNZIONE COERCITIVA IN QUANTO PREVEDE SOLAMENTE LA SUSSISTENZA DEL DOLO GENERICO IN ORDINE AALLE IPOTESI DI ELUSIONE DELLA ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE CHE CONCERNE L’AFFIDAMENTO DEI MINORI O DI ALTRE PERSONE INCAPACI, OVVERO PRESCRIVE MISURE CAUTELARI A DIFESA DELLA PROPRIETA’, DEL POSSESSO O DEL CREDITO;

ART. 570 C.P. “VIOLAZIONE OBBLIGHI ASSISTENZA FAMILIARE”- IL QUALE SANCISCE ESPRESSAMENTE CHE :“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.”;

ART. 573 C.P. “SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI” OVE SI PRESCRIVE CHE :“Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori, o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni”.

PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE E I RIMEDI ATTI A TUTELARE LA VITTIMA DI VIOLENZE FAMILIARI SONO, OLTRE ALLE MISURE CAUTELARI PERSONALI DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE, VANNO ALTRESI’ RAVVISATI:

  • ALLONTANAMENTO DALLA  CASA FAMILIARE – ART 282BIS C.P.P.– CHE COSTITUISCE LA MISURA MOLTO PIU’ SPECIFICA E DIRETTA NELL’INDIVIDUARE IL FINE DELLA MISURA MEDESIMA, OVVERO “L’INCOLUMITA’ DELLA PERSONA OFFESA O DEI SUOI PROSSIMI CONGIUNTI” ;
  • SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE – ART. 288 C.P.P. – DISPONE L’INTERDIZIONE IN TUTTO O IN PARTE DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE AL FINE DI NON LEDERE ECCESSIVAMENTE LA STABILITA’ DEL NUCLEO FAMILIARE. QUESTA MISURA COSTITUISCE, PERALTRO, UNA DEROGA ALLA REGOLA GENERALE DELLE MISURE INTERDITTIVE ;INFATTI LA MISURA INTERDITTIVA SI APPLICA IN ORDINE A REATI CHE PREVEDONO LA PENA DELL’ERGASTOLO OVVERO UNA PENA EDITTALE SUPERIORE NEL MASSIMO DI TRE ANNI. NE CONSEGUE CHE NELLE IPOTESI DI REATI DI VIOLENZA SESSUALE, IL GIUDICE PUO’ DISPORRE L’INTERDIZIONE DISATTENDENDO COSI’ IL LIMITE GENERALE DI APPLICABILITA’ DELLE MISURE INTERDITTIVE E QUINDI ANCHE SE SI TRATTA DI REATI CON PENA EDITTALE INFERIORE AI TRE ANNI.

VA OPPORTUNAMENTE SEGNALATO CHE A SEGUITO DI UNA SENTENZA DI CONDANNA VENGONO INFLITTE ,OLTRE ALLA PENA PRINCIPALE, LE PENE ACCESSORIE CHE CONSEGUONO DI DIRITTO OVVERO A DISCREZIONE DEL GIUDICE ALLA SENTENZA STESSA.

LE PENE ACCESSORIE CHE CONSEGUONO AUTOMATICAMENTE ALLA CONDANNA DEL REO SONO:

  • DECADENZA DELLA POTESTA’ DEI GENITORI -ART 32 2 COMMA CP – Trattasi di una pena accessoria applicata AUTOMATICAMENTE , in caso di condanna all’ergastolo, proprio a coloro che rivestono la qualità di genitori naturali o adottivi, i quali sono privati di ogni diritto ad essi spettante in merito alla rappresentanza e all’amministrazione degli interessi e dei beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile (artt. 320 e 324 c.c.) ;
  • SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA POSTESTA’ DEI GENITORI- ART. 32 CP 3 COMMA CP- la sospensione dalla potestà genitoriale non consegue automaticamente: il giudice è infatti libero di determinare che alla condanna della reclusione per un tempo pari o superiore ai cinque anni non consegua la sospensione della potestà genitoriale.

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PILLOLE GIURIDICHE SULLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA.

PILLOLE GIURIDICHE SULLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. 1708 2560 Eleonora Grillo

Tra le cause più frequenti di incidenti stradali è proprio quella relativa alla guida in stato di ebbrezza da alcool che viene tipizzata e sanzionata dagli artt. 186 e 187 del CdS.

L’art. 33 della legge n. 120/2010, intervenendo in maniera significativa sulla portata normativa delle suindicate norme, distingue le fattispecie suscettibili alla sola sanzione amministrativa da quelle, invece, punibili come illecito penale. L’art. 186 al 2 comma del Cds, invero, afferma espressamente che: “chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:    a) con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  euro 527 a euro 2.108,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro   (g/l).   All’accertamento della violazione consegue  la  sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;    b) con  l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro   (g/l).  All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; (3)    c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi  del  capo  II,  sezione  II,  del titolo VI,  in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche  se  e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, è  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale è stato commesso  il  reato,  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter. .”

Tale distinzione, dunque, prevede una depenalizzazione per tutte le infrazioni che rientrano al capo a). Diversamente, le ipotesi b) e c) prevedono non solo l’irrogazione delle sanzioni amministrative ma altresì l’avvio del procedimento penale.

Va inoltre rilevato che le sanzioni aumentano qualora tale illecito venga commesso dai soggetti indicati nell’art. 186bis del CdS atteso che tali persone non possono assolutamente mettersi alla guida se hanno assunto precedentemente sostanze alcoliche, neanche se il tasso alcolemico è inferiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel loro caso, infatti, la prova etilometrica deve essere pari a 0,0 grammi per litro (g/l). Vige dunque l’assoluto divieto di guida per i seguenti soggetti:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e’ superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Ulteriormente, in ordine alle aggravanti contestabili a coloro che rientrano nelle ipotesi previste dal 2 comma dell’art. 186 CdS, va particolarmente segnalata quella relativa all’orario di commissione del fatto illecito; infatti il 2 comma sexies stabilisce che la ammenda prevista dal 2 comma è aumentata da un terzo alla metà qualora il reato sia perpetrato nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 6:00.

In sede penale, la maggior parte di questi illeciti si traduce con l’emissione di un decreto penale di condanna che viene notificato ( dopo svariati mesi se non addirittura anni!) all’imputato ove viene altresì indicata la facoltà di chiedere procedimenti alternativi ,quali applicazione della pena su richiesta o sospensione del procedimento con messa alla prova. Infatti, se tale provvedimento non viene opposto entro 15 gg dalla ricezione della notifica il decreto diventa immediatamente esecutivo e quindi non più opponibile.

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SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA: NOVITA’ INTRODOTTE ATTRAVERSO IL CODICE ROSSO

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA: NOVITA’ INTRODOTTE ATTRAVERSO IL CODICE ROSSO 2560 1707 Eleonora Grillo

L’ART 163 C.P. PRESCRIVE CHE LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA VIENE APPLICATA OVE VIENE PRONUNCIATA UNA SENTENZA DI CONDANNA CHE PREVEDE LA RECLUSIONE O L’ARRESTO PER UN TEMPO NON SUPERIORE AI DUE ANNI, OVVERO UNA PENA PECUNIARIA CHE, SOLA O CONGIUNTA A PENA DETENTIVA E RAGGUAGLIATA A NORMA DELL’ART. 135 C.P. SIA EQUIVALENTE AD UNA PENA PRIVATIVA DELLA LIBERTA’ PERSONALE PER UN TEMPO NON SUPERIORE NEL SUO COMPLESSO AI 2 ANNI. NE CONSEGUE, QUINDI, CHE IL GIUDICE PUO’ ORDINARE ,NELLA SENTENZA STESSA, CHE LA ESECUZIONE DELLA PENA RIMANGA SOSPESA PER IL TERMINE DI 5 ANNI IN CASO DI DELITTI OVVERO 2 ANNI SE SI TRATTA DI CONTRAVVENZIONI.

TALE ISTITUTO GIURIDICO ASSUME, DUNQUE , UN CARATTERE VELATAMENTE PREMIALE POICHE’ INVITA IL REO AL RAVVEDIMENTO DELLA SUA CONDOTTA DELINQUENZIALE.; INFATTI, LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA DIVENTA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO SOLAMENTE DOPO CHE,TRASCORSI 5 O 2 ANNI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA,  IL CONDANNATO SI E’ ASTENUTO DAL COMMETTERE ULTERIORI REATI.

A COMPLETAMENTO DELLA DISAMINA DI TALE ISTITUTO, VA INOLTRE RILEVATO CHE IL GIUDICE, AI SENSI DELL’ART. 165 C.P. , PUO’ SUBORDINARE LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AD ALCUNE PRESCRIZIONI IN CAPO AL CONDANNATO : ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DELLE RESTITUZIONI, PAGAMENTO DI SOMME EQUIVALENTI AL RISARCIMENTO DEL DANNO OVVERO PRESTAZIONI DI ATTIVITA’ NON RETRIBUITE A FAVORE DELLA COLLETTIVITA’.

LA LEGGE N. 69 DEL 19 LUGLIO 2019 , MEGLIO CONOSCIUTA COMECODICE ROSSO”, INASPRENDO NOTEVOLMENTE LE PENE RELATIVE AD ALCUNI PARTICOLARI REATI, CIRCOSCRIVE NETTAMENTE  LE PROSPETTIVE DI SOSPENSIONE DELLE STESSE  E RENDE MAGGIORMENTE DIFFICOLTOSI I PERCORSI RIABILITATIVI.

INFATTI IL NUOVO 5 COMMA DELL’ART. 165 C.P. STABILISCE ESPRESSAMENTE CHE : “Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 583 quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma numeri 2,5 e 5.1 e 577 primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”.

IN CONCRETO, LA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E’ SUBORDINATA ALLA PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI RECUPERO PER I SEGUENTI REATI:

  • MALTRATTAMENTI FAMILIARI;
  • VIOLENZA SESSUALE;
  • CORRUZIONE DI MINORENNE E ATTI SESSUALI CON MINORI;
  • VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO;
  • STALKING;
  • DEFORMAZIONE DELL’ASPETTO DI UNA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO.

TALE NORMATIVA, SE DA UN LATO, APPARE MERITEVOLE E CERTAMENTE FUNZIONALE AL RECUPERO DEL REO AI FINI DEL SUO REINSERIMENTO NELLA SOCIETA’ , PER CONVERSO, PRESENTA NOTEVOLI DIFFICOLTA’ E CRITICITA’ SOTTO IL PROFILO APPLICATIVO.  SUL PUNTO, NON SI PUO’ NON CERTAMENTE RILEVARE IL NUMERO PURTROPPO ANCORA ESIGUO DI ASSOCIAZIONI ED ENTI DISCLOCATI SUL TERRITORIO NAZIONALE CHE ASSICURANO TALI SPECIFICI PERCORSI RIABILITATIVI.

INOLTRE, IL CONDANNATO CHE E’ STATO PRECEDENTEMENTE AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NON POSSIEDE CERTAMENTE ADEGUATE E SUFFICIENTI RISORSE ECONOMICHE PER ACCEDERE A TALI TRATTAMENTI DI RECUPERO CHE, AD OGGI, SONO PER LA MAGGIOR PARTE A PAGAMENTO.

CI SI AUGURA QUINDI CHE QUESTO SCOLLAMENTO TRA LA NUOVA PREVISIONE LEGISLATIVA E LE DIVERSE REALTA’ TERRITORIALI VENGA AL PIU’ PRESTO RICUCITO CON NUOVI INTERVENTI NORMATIVI.

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DIRITTO PENALE MINORILE: PERDONO GIUDIZIALE

DIRITTO PENALE MINORILE: PERDONO GIUDIZIALE 1548 2560 Eleonora Grillo

IL PROCESSO PENALE MINORILE, DISCIPLINATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988 N. 448, DEVE ESSERE ISPIRATO AL PRINCIPIO DI MINIMA OFFENSIVITA’ PER IL MINORE INDAGATO E IMPUTATO.

PRELIMINARMENTE ALLA ESPOSIZIONE DELL’ISTITUTO DEL PERDONO GIUDIZIALE, OCCORRE COMPIERE QUALCHE BREVE E CONCISA DESCRIZIONE CIRCA LA FASE DELL’UDIENZA PRELIMINARE. INFATTI, A DIFFERENZA DEL RITO ORDINARIO OVE PER I REATI IN CUI E’ PREVISTA LA CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO TALE UDIENZA FILTRO VIENE OMESSA, NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TRIBUNALE DEI MINORENNI LA FISSAZIONE DELL’UDIENZA INNANZI AL GUP ( ANCHE PER I REATI MENO GRAVI) E’ OBBLIGATORIA. PERALTRO, IL GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE NEL PROCESSO MINORILE E’ UN ORGANO COLLEGIALE COMPOSTO DA UN MAGISTRATO E DUE LAICI, ESPERTI NELLE SCIENZE PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE.

IN QUESTA UDIENZA, IL GIUDICE CHIEDE ALL’IMPUTATO SE PRESTA IL CONSENSO ALLA DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCESSO. INFATTI, A SEGUITO DI CONSENSO ESPRESSO, LO STESSO PUO’ EMETTERE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 425 C.P.P. O PER CONCESSIONE DEL PERDONO GIUDIZIALE. PIU’ SPECIFICATAMENTE IL GUP, TENUTO CONTO DELLA GRAVITA’ DEL REATO E DELLA CAPACITA’ A DELINQUERE DEL MINORENNE, PUO’ ASTENERSI DAL PRONUNCIARE SENTENZA DI CONDANNA QUALORA RITENGA CHE IL MINORE SI ASTERRA’ DAL COMMETTERE ULTERIORI REATI.

TALE ISTITUTO GIURIDICO, SECONDO QUANTO DISCIPLINATO DALL’ART. 169 C.P. ,PUO’ ESSERE CONCESSO UNA SOLA VOLTA IN RELAZIONE ALLA QUANTITA’ DI PENA DETENTIVA E PECUNIARIA DA IRROGARE; LA PRIMA NON DEVE ESSERE SUPERIORE A DUE ANNI E LA SECONDA NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 1.549 EURO ANCHE SE CONGIUNTA ALLA PENA DETENTIVA.

VA COMUNQUE SEGNALATA LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 7 LUGLIO 1976 N. 154 CHE HA DICHIARATO L’ ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ULTIMO COMMA DELL’ART. 169 “ NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE CHE POSSA CONCEDERSI UN NUOVO PERDONO GIUDIZIALE IN CASO DI REATO COMMESSO ANTERIORMENTE ALLA PRIMA  SENTENZA DI PERDONO  E DI PENA CHE, CUMULATA CON QUELLA PRECEDENTE, NON SUPERI I LIMITI PER L’APPLICAZIONE DEL BENEFICIO”.

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OMISSIONE E/O RITARDATO VERSAMENTO TASSE DI SOGGIORNO: DEPENALIZZAZIONE COL DECRETO RILANCIO 2020.

OMISSIONE E/O RITARDATO VERSAMENTO TASSE DI SOGGIORNO: DEPENALIZZAZIONE COL DECRETO RILANCIO 2020. 1920 2560 Eleonora Grillo

CON L’ARRIVO DELLA STAGIONE ESTIVA, E’ ARRIVATO IL MOMENTO DI PROGRAMMARE LE AGOGNATE VACANZE NELLE NUMEROSE STRUTTURE RICETTIVE SPARSE PER L’ITALIA.

PER I GESTORI DI ALBERGHI, B&B E CASE VACANZE, OLTRE AL CALO DI PRENOTAZIONI PROVOCATE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, SI AGGIUNGONO ALTRESI’ LE TASSE E TUTTE LE IMPOSTE NECESSARIE AL PROSEGUIMENTO DI TALE ATTIVITA’.

IN PARTICOLARE, VA SEGNALATA QUALCHE NOVITA’ IN ORDINE AL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO APPLICATA A TUTTI COLORO CHE PERNOTTANO NEI COMUNI OVE VIENE STABILITO TALE TRIBUTO. EBBENE, AD OGGI, IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CHE OMETTE E/ O RITARDA IL RIVERSAMENTO ALLE CASSE DELL’ERARIO DI TALE CONTRIBUTO INCORRE NON SOLO IN UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA MA, ALTRESI’, IN UN PROCEDIMENTO PENALE.

L’ALBERGATORE, INFATTI, ESSENDO UN SOGGETTO CHE RICOPRE LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE,COMMETTE REATO DI PECULATO AI SENSI DELL’ART. 314 C.P. IN CONSIDERAZIONE DELLA NATURA PRETTAMENTE PUBBLICISTICA DELLA SUA ATTIVITA’ OSSIA DI COMPARTECIPE DELL’ ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DEL COMUNE QUALE ENTE IMPOSITORE.

PERALTRO, SOTTO IL PROFILO  SANZIONATORIO, LA  L. 3/2019 “ LEGGE SPAZZA CORROTTI”, IN ORDINE AI DELITTI COMMESSI A DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, HA INNALZATO IL QUANTUM DELLE PENE PREVISTE ANCHE PER IL REATO DI PECULATO.

CIO’ PROVOCA NOTEVOLI RIPERCUSSIONI ECONOMICHE NEI CONFRONTI DEI GESTORI DI TALI STRUTTURE, I QUALI DEVONO AFFRONTARE PROCESSUALMENTE LA GRAVISSIMA CONTESTAZIONE SENZA, TUTTAVIA, APPRONTARE UNA LINEA DIFENSIVA CAPACE DI CONTRASTARE IL GRANITICO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE.

ORBENE IL PANORAMA COSI’ DELINEATO POTREBBE, A BREVE, SUBIRE UNA RADICALE TRASFORMAZIONE ATTRAVERSO UN NUOVO INTERVENTO LEGISLATIVO MAGGIORMENTE FAVOREVOLE A TUTELARE COLORO CHE LAVORANO ALL’INTERNO DI QUESTO IMPORTANTISSIMO SEGMENTO DELLA ECONOMIA ITALIANA .

NEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34 – COSIDDETTO DECRETO RILANCIO-  VENGONO RIMODULATI I RAPPORTI SUSSISTENTI TRA ENTE LOCALE E RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA CON SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI ONERI COMUNICATIVI E RIVERSATIVI CIRCA LE IMPOSTE DI SOGGIORNO. ALL’UOPO SI RIPORTA IL COMMA 3 DELL’ART. 180 CHE DISPONE ESPRESSAMENTE: “All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, e’ inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e’ responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche’ degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita’ approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

TUTTAVIA SI REPUTA OPPORTUNO SOTTOLINEARE CHE QUALORA IL DECRETO SUINDICATO VENGA CONVERTITO IN LEGGE, TALE NOVUM NORMATIVO DETERMINEREBBE LA DEPENALIZZAZIONE DI TALE COMPORTAMENTO OMISSIVO E, DUNQUE, SAREBBE AUSPICABILE UN’APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLA NORMA FAVOREVOLE AL REO PER LE FATTISPECIE CONSUMATESI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

Proprio per la delicatezza della materia è fondamentale rivolgersi ad un legale esperto e competente che possa indicare e consigliare al cliente la strategia difensiva più opportuna al caso concreto.

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LEGITTIMA DIFESA E DETENZIONE ARMI: OBBLIGO RIPETIZIONE DENUNCIA IN CASO DI TRASFERIMENTO ARMA IN LUOGO DIVERSO.

LEGITTIMA DIFESA E DETENZIONE ARMI: OBBLIGO RIPETIZIONE DENUNCIA IN CASO DI TRASFERIMENTO ARMA IN LUOGO DIVERSO. 2560 1709 Eleonora Grillo

NEGLI ULTIMI ANNI SI ASSISTE , IN ITALIA, AD UNA CRESCITA PER GLI ACQUISTI DI PISTOLE ED ARMI DA FUOCO NONOSTANTE IL CALO DEL NUMERO DEI FURTI COSI’ COME QUELLO DELLE RAPINE. I SONDAGGI E LE INTERVISTE ,INFATTI, EVIDENZIANO LA PAURA DEI CITTADINI ITALIANI NEI CONFRONTI DEL PROSSIMO E SOPRATTUTTO DELLO STRANIERO.

A TAL RIGUARDO VA DETTO CHE LA LEGITTIMA DIFESA PREVEDE CHE CI SI POSSA DIFENDERE DA SOLI DA UNA AGGRESSIONE ALTRUI ANCHE ATTRAVERSO L’USO CONSENTITO DI ARMI. TRA QUESTE ULTIME ,INVERO, RIENTRANO SENZ’ALTRO LE ARMI DA FUOCO, QUALI AD ESEMPIO PISTOLE E/O FUCILI CHE DEVONO ESSERE REGOLARMENTE DENUNCIATi ALLA QUESTURA O COMMISSARIATO DI ZONA OPPURE ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI COMPETENTE PER TERRITORIO.

LA DENUNCIA, INFATTI, DEVE ESSERE PRESENTATA NEI SEGUENTI CASI:

  • QUANDO SI VIENE IN POSSESSO DI ARMI E CARTUCCE  PER ACQUISTO PERSONALE O EREDITA’;
  • QUANDO SI CEDONO ARMI E CARTUCCE A TERZI;
  • QUANDO VIENE EFFETTUATA VARIAZIONE DEL LUOGO DI DETENZIONE DELLE ARMI E DELLE CARTUCCE.

RELATIVAMENTE ALL’ULTIMA IPOTESI TESTE’ INDICATA, OCCORRE TUTTAVIA SOTTOLINEARE CHE QUALORA UN SOGGETTO SPOSTI MATERIALMENTE L’ARMA DA FUOCO IN UN LUOGO DIVERSO RISPETTO A QUELLO PRECEDENTEMENTE DENUNCIATO ALLE AUTORITA’ PREPOSTE, SENZA AVER COMPIUTO UNA NUOVA DENUNCIA, COMMETTE REATO.

SI REPUTA OPPORTUNO RILEVARE CHE L’ART. 58 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL R.D. 18 GIUGNO 1931 N. 773 (T.U.L.P..S. )PRESCRIVE L’OBBLIGO DI RIPRESENTARE NUOVA DENUNCIA DI DETENZIONE DI ARMI E MUNIZIONI PER IL TRASFERIMENTO DA UNA LOCALITA’ ALL’ALTRA  DELLO STATO. PIU’ SPECIFICATAMENTE, LA DENUNCIA DI DETENZIONE DEVE ESSERE RIPRESENTATA  OGNI QUALVOLTA IL POSSESSORE TRASFERISCE L’ARMA IN UN LUOGO DIVERSO DA QUELLO INDICATO NELLA PRECEDENTE DENUNCIA.

SUL PUNTO, INFATTI, LA GIURISPRUDENZA PIU’ CONSOLIDATA AFFERMA ESPLICITAMENTE , ATTRAVERSO UNA RECENTE PRONUNCIA ,CHE L’OBBLIGO DI RIPETIZIONE DELLA DENUNCIA SORGE ANCHE SE IL TRASPORTO AVVIENE NELL’AMBITO DELLA STESSA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL MEDESIMO UFFICIO LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA DOVE ERA STATA PRESENTATA QUELLA INIZIALE( CASS. PENALE N. 10197/2017).

LA RATIO DELLA NORMA INFATTI E’ PROPRIO QUELLA DI CONSENTIRE ALLE FORZE DI POLIZIA  DI ESSERE A CONOSCENZA, ATTRAVERSO TALE OBBLIGO, DEL LUOGO OVE SONO DETENUTE LE ARMI DA PRIVATI.

SOTTO IL PROFILO SANZIONATORIO, L’ART. 221 2 COMMA DEL T.U.L.P.S. STABILISCE CHE  L’OMESSA RIPETIZIONE DELLA DENUNCIA COSTITUISCE REATO CONTRAVVENZIONALE E VIENE PUNITO CON L’ARRESTO FINO A DUE MESI O CON L’AMMENDA FINO A 103 EURO.

QUINDI ATTENZIONE A NON DIMENTICARE DI RIPRESENTARE DENUNCIA IN CASO DI TRASFERIMENTO IN UN ALTRO LUOGO!

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REATO DI STALKING: L’ISTANZA DI AMMONIMENTO QUALE STRUMENTO DI CONTRASTO AGLI ATTI PERSECUTORI.

REATO DI STALKING: L’ISTANZA DI AMMONIMENTO QUALE STRUMENTO DI CONTRASTO AGLI ATTI PERSECUTORI. 700 464 Eleonora Grillo

Anche in tempi di emergenza epidemiologica, assistiamo con sempre più maggiore frequenza ad una escalation di abusi e maltrattamenti sulle donne. Più segnatamente, il lockdown, se da un lato ha costituito una misura di contenimento al contagio, dall’altro, ha determinato un aumento esponenziale degli episodi di maltrattamenti sulle donne e/ o stalking.

Ebbene, il reato di stalking ( dall’inglese to stalk che significa fare la posta) è disciplinato dall’art. 612bis c.p. -atti persecutori-  che punisce chiunque pone in essere condotte persecutorie ripetute che incidono sulle abitudini di vita della vittima, generandole un grave stato di ansia e paura per la sua incolumità o di quella di un prossimo congiunto. Il 4 comma della stessa norma prescrive, inoltre, che tale delitto è punito a querela della persona offesa che ha ben 6 mesi di tempo per presentarla alle autorità competenti.

Si deve tuttavia rilevare che, oltre alla denuncia, esiste un altro strumento, forse poco conosciuto, che si aggiunge alla lotta di contrasto agli atti persecutori, ossia l’istanza di ammonimento.

Il Decreto Legge 11/ 2009 ha introdotto il c.d. ammonimento che consiste nel richiamo orale del Questore, indirizzato proprio all’autore della condotta persecutoria, attraverso cui quest’ultimo viene diffidato dal tenere un comportamento contra legem. La vittima, in concreto, può formulare una istanza scritta contenente una esposizione dettagliata dei fatti, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta persecutoria.

Ai fini dell’ammonimento, infatti, non è necessario che sia raggiunta la prova del reato, bensì sono necessari elementi che dimostrano, con sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e paura. Tale assunto è confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2599/15 in cui si afferma che:

il decreto di ammonimento per atti persecutori( stalking) emesso dal Questore non richiede l’acquisizione di prove tali da poter resistere nel giudizio penale, essendo invece sufficienti che siano assunti nel procedimento elementi che consentano all’ Autorità emanante il formarsi del convincimento sulla fondatezza dell’istanza” .

Tale avviso, dunque, ha essenzialmente lo scopo di garantire una forma di tutela giuridica prima della proposizione della querela. Sul punto, va tuttavia sottolineato che la richiesta di ammonimento, essendo una misura monitoria demandata alla autorità di pubblica sicurezza proprio in un momento antecedente alla querela, va comunque ben ponderata in ragione delle caratteristiche e peculiarità che ineriscono al reato di stalking. Infatti, se per un verso, un semplice richiamo orale può immediatamente interrompere l’attività persecutoria da parte di un agente timoroso delle norme. Per converso, tale strumento può essere interpretato dall’aggressore come una richiesta di soccorso da parte della vittima, già insofferente alle vessazioni subite, aumentando così la soglia di aggressività.

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