IN OCCASIONE DEI PRIMI COLLOQUI CONOSCITIVI CON I CLIENTI, MOLTO SPESSO QUESTI ULTIMI PONGONO LE SEGUENTI DOMANDE: “ AVVOCATO POSSO DENUNCIARE TIZIO?” “ COSA E’ L’ ESPOSTO?” “ LA QUERELA ENTRO QUANDO SI DEVE PRESENTARE?” “ MEGLIO PRESENTARE UN ESPOSTO O UNA DENUNCIA?”.
PRELIMINARMENTE, VA SOTTOLINEATO CHE ATTRAVERSO L’ESPOSTO, LA DENUNCIA E LA QUERELA IL PUBBLICO MINISTERO O LA POLIZIA GIUDIZIARIA VENGONO A CONOSCENZA DEL COMPIMENTO DI UN FATTO CHE RAPPRESENTA UN ILLECITO PENALE, OSSIA LA NOTIZIA DI REATO.
VA RILEVATO CHE VIENE COMPIUTO UN UTILIZZO IMPROPRIO DELLA TERMINOLOGIA SICCHE’ I TERMINI ESPOSTO,QUERELA E DENUNCIA VENGONO SCAMBIATI COME SINONIMI.
PER QUESTO MOTIVO IL FOCUS DI TALE ARTICOLO E’ QUELLO PROPRIO DI COMPIERE CHIAREZZA IN ORDINE A TALI ISTITUTI, SOTTOLINEANDONE SIA LE DIFFERENZE SOSTANZIALI CHE APPLICATIVE.
ORBENE, L’ESPOSTO TROVA RIFERIMENTO ALL’ART. 1 TULPS – TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA APPROVATO CON R.D. 8 giugno 1931, n. 773- OVE SI AFFERMA ESPRESSAMENTE CHE : “ L’autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.”
L’ESPOSTO E’ DUNQUE LA DESCRIZIONE DI FATTI CHE NON HANNO ANCORA RILIEVO CIVILE E/O PENALE MA SONO IN UNO STADIO POTENZIALMENTE IDONEO A DEGENERARE E QUINDI AD OLTREPASSARE IL LIMITE DEL LECITO E DEL CONSENTITO. A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ESPOSTO ,VERRA’ INSTAURATO , DUNQUE, UN VERO E PROPRIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO OVE L’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA PROVVEDERA’ AD UNA BONARIA CONCILIAZIONE DELLE PARTI ,REDIGENDO UN APPOSITO VERBALE.L’ESPOSTO VIENE QUINDI IMPIEGATO TUTTE LE VOLTE OVE SI SOLLECITA UN CELERE INTERVENTO DELL’ AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA PER PORRE FINE, ANCHE BONARIAMENTE, ALLA SITUAZIONE DI CONFLITTO DALLA QUALE POTREBBE DERIVARE UN PERICOLO.
VA COMUNQUE SOTTOLINEATO CHE QUALORA L’ESPOSTO DESCRIVA FATTI PENALMENTE RILEVANTI E PROCEDIBILI D’UFFICIO, L’ AUTORITA’ PREPOSTA DEVE OBBLIGATORIAMENTE COMUNICARE LA NOTIZIA DI REATO ALL’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA AL FINE DI ESERCITARE L’AZIONE PENALE.
UN ALTRO ISTITUTO E’ LA QUERELA- EX ARTT. 336 C.P.P.- OSSIA L’ATTO ATTRAVERSO CUI LA PERSONA OFFESA, RIVOLGENDOSI ALL’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA, DICHIARA DI PERSEGUIRE PENALMENTE L’AUTORE DEL REATO COMMESSO A SUO DANNO. LA LEGGE,INFATTI, INDICA QUALI SONO LE FATTISPECIE DI REATO OVE E’ NECESSARIA LA PRESENTAZIONE DELLA QUERELA DI PARTE AL FINE DI POTER ATTIVARE IL PROCEDIMENTO PENALE ( E.S. MINACCIA, DIFFAMAZIONE E FURTO). CONTRARIAMENTE ALLA DENUNCIA E ALL’ESPOSTO, LA QUERELA E’ SOTTOPOSTA AD UN TERMINE ENTRO CUI DEVE ESSERE PRESENTATA CHE DECORRE DA QUANDO SI HA CONOSCENZA DELLA NOTIZIA DI REATO.GENERALMENTE L’ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO E’ DI 3 MESI( TERMINE AUMENTATO DI 6 MESI PER ALCUNI TIPI DI REATI QUALI AD ESEMPIO VIOLENZA SESSUALE). INOLTRE, A DIFFERENZA DELLA DENUNCIA, LA QUERELA PUO’ ESSERE RIMESSA ANCHE IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO MA TALE FACOLTA’ NON E’ AMMESSA PER ALCUNI TIPI DI REATO OVE LA REMISSIONE POTREBBE ESSERE CONSEGUENZA DI UN CONDIZIONAMENTO ESTERNO SULLA PERSONA OFFESA( E.S. VIOLENZA SESSUALE O MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA).
INFINE, ATTRAVERSO LA DENUNCIA – EX ART. 333 C.P.P.- IL CITTADINO COMUNICA ALL’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA DI ESSERE STATO VITTIMA DELLA COMMISSIONE DI UN GRAVE REATO OVVERO DI ESSERE A CONOSCENZA DI UN FATTO PENALMENTE PERSEGUIBILE. SI TRATTA, INFATTI, DI REATI PERSEGUIBILI D’UFFICIO OSSIA QUELLI CHE DESTANO PARTICOLARE ALLARME SOCIALE QUALI AD ESEMPIO CONCUSSIONE, CORRUZIONE OVVERO OMICIDIO.
ANALOGAMENTE ALLA QUERELA, LA DENUNCIA PUO’ ESSERE PRESENTATA IN FORMA ORALE O SCRITTA, TUTTAVIA NON PUO’ ESSERE RITIRATA PROPRIO PER LA GRAVITA’ DEL REATO COMMESSO.
LA DENUNCIA, INOLTRE, PUO’ ESSERE FACOLTATIVA ( PER I PRIVATI) E OBBLIGATORIA PER I PUBBLICI UFFICIALI CHE SONO A CONOSCENZA DI TALI FATTI( AD ESEMPIO IL DIRIGENTE SCOLASTICO HA L’OBBLIGO DI DENUNCIARE REATI A DANNO DI MINORI QUALE AD ESEMPIO QUELLO PRESCRITTO ALL’ART. 570 C.P. “ VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE)”.
VA SOTTOLINEATO CHE LA DENUNCIA NON DEVE NECESSARIAMENTE INDICARE IL RESPONSABILE DEI FATTI CONTENUTI NELL’ATTO IN QUANTO PUO’ESSERE PRESENTATA ANCHE CONTRO IGNOTI.
SI REPUTA OPPORTUNO TUTTAVIA RILEVARE CHE SIA NEL CASO DELLA DENUNCIA CHE DELLA QUERELA I FATTI DESCRITTI DEVONO ASSOLUTAMENTE CORRISPONDERE ALLA REALTA’ ALTRIMENTI IL DENUNCIANTE/QUERELANTE INCORRE NEL RATO DI CALUNNIA CHE PREVEDE PENE ABBASTANZA ELEVATE.
Proprio per la delicatezza della materia è fondamentale rivolgersi ad un legale esperto e competente che possa indicare e consigliare al cliente la strategia difensiva più opportuna al caso concreto.