DIRITTO PENALE MINORILE: PERDONO GIUDIZIALE

DIRITTO PENALE MINORILE: PERDONO GIUDIZIALE 1548 2560 Eleonora Grillo

IL PROCESSO PENALE MINORILE, DISCIPLINATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988 N. 448, DEVE ESSERE ISPIRATO AL PRINCIPIO DI MINIMA OFFENSIVITA’ PER IL MINORE INDAGATO E IMPUTATO.

PRELIMINARMENTE ALLA ESPOSIZIONE DELL’ISTITUTO DEL PERDONO GIUDIZIALE, OCCORRE COMPIERE QUALCHE BREVE E CONCISA DESCRIZIONE CIRCA LA FASE DELL’UDIENZA PRELIMINARE. INFATTI, A DIFFERENZA DEL RITO ORDINARIO OVE PER I REATI IN CUI E’ PREVISTA LA CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO TALE UDIENZA FILTRO VIENE OMESSA, NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TRIBUNALE DEI MINORENNI LA FISSAZIONE DELL’UDIENZA INNANZI AL GUP ( ANCHE PER I REATI MENO GRAVI) E’ OBBLIGATORIA. PERALTRO, IL GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE NEL PROCESSO MINORILE E’ UN ORGANO COLLEGIALE COMPOSTO DA UN MAGISTRATO E DUE LAICI, ESPERTI NELLE SCIENZE PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE.

IN QUESTA UDIENZA, IL GIUDICE CHIEDE ALL’IMPUTATO SE PRESTA IL CONSENSO ALLA DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCESSO. INFATTI, A SEGUITO DI CONSENSO ESPRESSO, LO STESSO PUO’ EMETTERE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 425 C.P.P. O PER CONCESSIONE DEL PERDONO GIUDIZIALE. PIU’ SPECIFICATAMENTE IL GUP, TENUTO CONTO DELLA GRAVITA’ DEL REATO E DELLA CAPACITA’ A DELINQUERE DEL MINORENNE, PUO’ ASTENERSI DAL PRONUNCIARE SENTENZA DI CONDANNA QUALORA RITENGA CHE IL MINORE SI ASTERRA’ DAL COMMETTERE ULTERIORI REATI.

TALE ISTITUTO GIURIDICO, SECONDO QUANTO DISCIPLINATO DALL’ART. 169 C.P. ,PUO’ ESSERE CONCESSO UNA SOLA VOLTA IN RELAZIONE ALLA QUANTITA’ DI PENA DETENTIVA E PECUNIARIA DA IRROGARE; LA PRIMA NON DEVE ESSERE SUPERIORE A DUE ANNI E LA SECONDA NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 1.549 EURO ANCHE SE CONGIUNTA ALLA PENA DETENTIVA.

VA COMUNQUE SEGNALATA LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 7 LUGLIO 1976 N. 154 CHE HA DICHIARATO L’ ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ULTIMO COMMA DELL’ART. 169 “ NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE CHE POSSA CONCEDERSI UN NUOVO PERDONO GIUDIZIALE IN CASO DI REATO COMMESSO ANTERIORMENTE ALLA PRIMA  SENTENZA DI PERDONO  E DI PENA CHE, CUMULATA CON QUELLA PRECEDENTE, NON SUPERI I LIMITI PER L’APPLICAZIONE DEL BENEFICIO”.

Proprio per la delicatezza della materia è fondamentale rivolgersi ad un legale esperto e competente che possa indicare e consigliare al cliente la strategia difensiva più opportuna al caso concreto.

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