CON L’ARRIVO DELLA STAGIONE ESTIVA, E’ ARRIVATO IL MOMENTO DI PROGRAMMARE LE AGOGNATE VACANZE NELLE NUMEROSE STRUTTURE RICETTIVE SPARSE PER L’ITALIA.
PER I GESTORI DI ALBERGHI, B&B E CASE VACANZE, OLTRE AL CALO DI PRENOTAZIONI PROVOCATE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, SI AGGIUNGONO ALTRESI’ LE TASSE E TUTTE LE IMPOSTE NECESSARIE AL PROSEGUIMENTO DI TALE ATTIVITA’.
IN PARTICOLARE, VA SEGNALATA QUALCHE NOVITA’ IN ORDINE AL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO APPLICATA A TUTTI COLORO CHE PERNOTTANO NEI COMUNI OVE VIENE STABILITO TALE TRIBUTO. EBBENE, AD OGGI, IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CHE OMETTE E/ O RITARDA IL RIVERSAMENTO ALLE CASSE DELL’ERARIO DI TALE CONTRIBUTO INCORRE NON SOLO IN UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA MA, ALTRESI’, IN UN PROCEDIMENTO PENALE.
L’ALBERGATORE, INFATTI, ESSENDO UN SOGGETTO CHE RICOPRE LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE,COMMETTE REATO DI PECULATO AI SENSI DELL’ART. 314 C.P. IN CONSIDERAZIONE DELLA NATURA PRETTAMENTE PUBBLICISTICA DELLA SUA ATTIVITA’ OSSIA DI COMPARTECIPE DELL’ ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DEL COMUNE QUALE ENTE IMPOSITORE.
PERALTRO, SOTTO IL PROFILO SANZIONATORIO, LA L. 3/2019 “ LEGGE SPAZZA CORROTTI”, IN ORDINE AI DELITTI COMMESSI A DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, HA INNALZATO IL QUANTUM DELLE PENE PREVISTE ANCHE PER IL REATO DI PECULATO.
CIO’ PROVOCA NOTEVOLI RIPERCUSSIONI ECONOMICHE NEI CONFRONTI DEI GESTORI DI TALI STRUTTURE, I QUALI DEVONO AFFRONTARE PROCESSUALMENTE LA GRAVISSIMA CONTESTAZIONE SENZA, TUTTAVIA, APPRONTARE UNA LINEA DIFENSIVA CAPACE DI CONTRASTARE IL GRANITICO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE.
ORBENE IL PANORAMA COSI’ DELINEATO POTREBBE, A BREVE, SUBIRE UNA RADICALE TRASFORMAZIONE ATTRAVERSO UN NUOVO INTERVENTO LEGISLATIVO MAGGIORMENTE FAVOREVOLE A TUTELARE COLORO CHE LAVORANO ALL’INTERNO DI QUESTO IMPORTANTISSIMO SEGMENTO DELLA ECONOMIA ITALIANA .
NEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34 – COSIDDETTO DECRETO RILANCIO- VENGONO RIMODULATI I RAPPORTI SUSSISTENTI TRA ENTE LOCALE E RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA CON SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI ONERI COMUNICATIVI E RIVERSATIVI CIRCA LE IMPOSTE DI SOGGIORNO. ALL’UOPO SI RIPORTA IL COMMA 3 DELL’ART. 180 CHE DISPONE ESPRESSAMENTE: “All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, e’ inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e’ responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche’ degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita’ approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
TUTTAVIA SI REPUTA OPPORTUNO SOTTOLINEARE CHE QUALORA IL DECRETO SUINDICATO VENGA CONVERTITO IN LEGGE, TALE NOVUM NORMATIVO DETERMINEREBBE LA DEPENALIZZAZIONE DI TALE COMPORTAMENTO OMISSIVO E, DUNQUE, SAREBBE AUSPICABILE UN’APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLA NORMA FAVOREVOLE AL REO PER LE FATTISPECIE CONSUMATESI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO
Proprio per la delicatezza della materia è fondamentale rivolgersi ad un legale esperto e competente che possa indicare e consigliare al cliente la strategia difensiva più opportuna al caso concreto.