NEGLI ULTIMI ANNI SI ASSISTE , IN ITALIA, AD UNA CRESCITA PER GLI ACQUISTI DI PISTOLE ED ARMI DA FUOCO NONOSTANTE IL CALO DEL NUMERO DEI FURTI COSI’ COME QUELLO DELLE RAPINE. I SONDAGGI E LE INTERVISTE ,INFATTI, EVIDENZIANO LA PAURA DEI CITTADINI ITALIANI NEI CONFRONTI DEL PROSSIMO E SOPRATTUTTO DELLO STRANIERO.
A TAL RIGUARDO VA DETTO CHE LA LEGITTIMA DIFESA PREVEDE CHE CI SI POSSA DIFENDERE DA SOLI DA UNA AGGRESSIONE ALTRUI ANCHE ATTRAVERSO L’USO CONSENTITO DI ARMI. TRA QUESTE ULTIME ,INVERO, RIENTRANO SENZ’ALTRO LE ARMI DA FUOCO, QUALI AD ESEMPIO PISTOLE E/O FUCILI CHE DEVONO ESSERE REGOLARMENTE DENUNCIATi ALLA QUESTURA O COMMISSARIATO DI ZONA OPPURE ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI COMPETENTE PER TERRITORIO.
LA DENUNCIA, INFATTI, DEVE ESSERE PRESENTATA NEI SEGUENTI CASI:
- QUANDO SI VIENE IN POSSESSO DI ARMI E CARTUCCE PER ACQUISTO PERSONALE O EREDITA’;
- QUANDO SI CEDONO ARMI E CARTUCCE A TERZI;
- QUANDO VIENE EFFETTUATA VARIAZIONE DEL LUOGO DI DETENZIONE DELLE ARMI E DELLE CARTUCCE.
RELATIVAMENTE ALL’ULTIMA IPOTESI TESTE’ INDICATA, OCCORRE TUTTAVIA SOTTOLINEARE CHE QUALORA UN SOGGETTO SPOSTI MATERIALMENTE L’ARMA DA FUOCO IN UN LUOGO DIVERSO RISPETTO A QUELLO PRECEDENTEMENTE DENUNCIATO ALLE AUTORITA’ PREPOSTE, SENZA AVER COMPIUTO UNA NUOVA DENUNCIA, COMMETTE REATO.
SI REPUTA OPPORTUNO RILEVARE CHE L’ART. 58 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL R.D. 18 GIUGNO 1931 N. 773 (T.U.L.P..S. )PRESCRIVE L’OBBLIGO DI RIPRESENTARE NUOVA DENUNCIA DI DETENZIONE DI ARMI E MUNIZIONI PER IL TRASFERIMENTO DA UNA LOCALITA’ ALL’ALTRA DELLO STATO. PIU’ SPECIFICATAMENTE, LA DENUNCIA DI DETENZIONE DEVE ESSERE RIPRESENTATA OGNI QUALVOLTA IL POSSESSORE TRASFERISCE L’ARMA IN UN LUOGO DIVERSO DA QUELLO INDICATO NELLA PRECEDENTE DENUNCIA.
SUL PUNTO, INFATTI, LA GIURISPRUDENZA PIU’ CONSOLIDATA AFFERMA ESPLICITAMENTE , ATTRAVERSO UNA RECENTE PRONUNCIA ,CHE L’OBBLIGO DI RIPETIZIONE DELLA DENUNCIA SORGE ANCHE SE IL TRASPORTO AVVIENE NELL’AMBITO DELLA STESSA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL MEDESIMO UFFICIO LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA DOVE ERA STATA PRESENTATA QUELLA INIZIALE( CASS. PENALE N. 10197/2017).
LA RATIO DELLA NORMA INFATTI E’ PROPRIO QUELLA DI CONSENTIRE ALLE FORZE DI POLIZIA DI ESSERE A CONOSCENZA, ATTRAVERSO TALE OBBLIGO, DEL LUOGO OVE SONO DETENUTE LE ARMI DA PRIVATI.
SOTTO IL PROFILO SANZIONATORIO, L’ART. 221 2 COMMA DEL T.U.L.P.S. STABILISCE CHE L’OMESSA RIPETIZIONE DELLA DENUNCIA COSTITUISCE REATO CONTRAVVENZIONALE E VIENE PUNITO CON L’ARRESTO FINO A DUE MESI O CON L’AMMENDA FINO A 103 EURO.
QUINDI ATTENZIONE A NON DIMENTICARE DI RIPRESENTARE DENUNCIA IN CASO DI TRASFERIMENTO IN UN ALTRO LUOGO!
Proprio per la delicatezza della materia è fondamentale rivolgersi ad un legale esperto e competente che possa indicare e consigliare al cliente la strategia difensiva più opportuna al caso concreto.