REATO DI STALKING: L’ISTANZA DI AMMONIMENTO QUALE STRUMENTO DI CONTRASTO AGLI ATTI PERSECUTORI.

REATO DI STALKING: L’ISTANZA DI AMMONIMENTO QUALE STRUMENTO DI CONTRASTO AGLI ATTI PERSECUTORI. 700 464 Eleonora Grillo

Anche in tempi di emergenza epidemiologica, assistiamo con sempre più maggiore frequenza ad una escalation di abusi e maltrattamenti sulle donne. Più segnatamente, il lockdown, se da un lato ha costituito una misura di contenimento al contagio, dall’altro, ha determinato un aumento esponenziale degli episodi di maltrattamenti sulle donne e/ o stalking.

Ebbene, il reato di stalking ( dall’inglese to stalk che significa fare la posta) è disciplinato dall’art. 612bis c.p. -atti persecutori-  che punisce chiunque pone in essere condotte persecutorie ripetute che incidono sulle abitudini di vita della vittima, generandole un grave stato di ansia e paura per la sua incolumità o di quella di un prossimo congiunto. Il 4 comma della stessa norma prescrive, inoltre, che tale delitto è punito a querela della persona offesa che ha ben 6 mesi di tempo per presentarla alle autorità competenti.

Si deve tuttavia rilevare che, oltre alla denuncia, esiste un altro strumento, forse poco conosciuto, che si aggiunge alla lotta di contrasto agli atti persecutori, ossia l’istanza di ammonimento.

Il Decreto Legge 11/ 2009 ha introdotto il c.d. ammonimento che consiste nel richiamo orale del Questore, indirizzato proprio all’autore della condotta persecutoria, attraverso cui quest’ultimo viene diffidato dal tenere un comportamento contra legem. La vittima, in concreto, può formulare una istanza scritta contenente una esposizione dettagliata dei fatti, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta persecutoria.

Ai fini dell’ammonimento, infatti, non è necessario che sia raggiunta la prova del reato, bensì sono necessari elementi che dimostrano, con sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e paura. Tale assunto è confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2599/15 in cui si afferma che:

il decreto di ammonimento per atti persecutori( stalking) emesso dal Questore non richiede l’acquisizione di prove tali da poter resistere nel giudizio penale, essendo invece sufficienti che siano assunti nel procedimento elementi che consentano all’ Autorità emanante il formarsi del convincimento sulla fondatezza dell’istanza” .

Tale avviso, dunque, ha essenzialmente lo scopo di garantire una forma di tutela giuridica prima della proposizione della querela. Sul punto, va tuttavia sottolineato che la richiesta di ammonimento, essendo una misura monitoria demandata alla autorità di pubblica sicurezza proprio in un momento antecedente alla querela, va comunque ben ponderata in ragione delle caratteristiche e peculiarità che ineriscono al reato di stalking. Infatti, se per un verso, un semplice richiamo orale può immediatamente interrompere l’attività persecutoria da parte di un agente timoroso delle norme. Per converso, tale strumento può essere interpretato dall’aggressore come una richiesta di soccorso da parte della vittima, già insofferente alle vessazioni subite, aumentando così la soglia di aggressività.

Proprio per la delicatezza della materia è fondamentale rivolgersi ad un legale esperto e competente che possa indicare e consigliare al cliente la strategia difensiva più opportuna al caso concreto.

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