PILLOLE GIURIDICHE SULLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA.

PILLOLE GIURIDICHE SULLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. 1708 2560 Eleonora Grillo

Tra le cause più frequenti di incidenti stradali è proprio quella relativa alla guida in stato di ebbrezza da alcool che viene tipizzata e sanzionata dagli artt. 186 e 187 del CdS.

L’art. 33 della legge n. 120/2010, intervenendo in maniera significativa sulla portata normativa delle suindicate norme, distingue le fattispecie suscettibili alla sola sanzione amministrativa da quelle, invece, punibili come illecito penale. L’art. 186 al 2 comma del Cds, invero, afferma espressamente che: “chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:    a) con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  euro 527 a euro 2.108,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro   (g/l).   All’accertamento della violazione consegue  la  sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;    b) con  l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro   (g/l).  All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; (3)    c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi  del  capo  II,  sezione  II,  del titolo VI,  in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche  se  e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, è  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale è stato commesso  il  reato,  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter. .”

Tale distinzione, dunque, prevede una depenalizzazione per tutte le infrazioni che rientrano al capo a). Diversamente, le ipotesi b) e c) prevedono non solo l’irrogazione delle sanzioni amministrative ma altresì l’avvio del procedimento penale.

Va inoltre rilevato che le sanzioni aumentano qualora tale illecito venga commesso dai soggetti indicati nell’art. 186bis del CdS atteso che tali persone non possono assolutamente mettersi alla guida se hanno assunto precedentemente sostanze alcoliche, neanche se il tasso alcolemico è inferiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel loro caso, infatti, la prova etilometrica deve essere pari a 0,0 grammi per litro (g/l). Vige dunque l’assoluto divieto di guida per i seguenti soggetti:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e’ superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Ulteriormente, in ordine alle aggravanti contestabili a coloro che rientrano nelle ipotesi previste dal 2 comma dell’art. 186 CdS, va particolarmente segnalata quella relativa all’orario di commissione del fatto illecito; infatti il 2 comma sexies stabilisce che la ammenda prevista dal 2 comma è aumentata da un terzo alla metà qualora il reato sia perpetrato nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 6:00.

In sede penale, la maggior parte di questi illeciti si traduce con l’emissione di un decreto penale di condanna che viene notificato ( dopo svariati mesi se non addirittura anni!) all’imputato ove viene altresì indicata la facoltà di chiedere procedimenti alternativi ,quali applicazione della pena su richiesta o sospensione del procedimento con messa alla prova. Infatti, se tale provvedimento non viene opposto entro 15 gg dalla ricezione della notifica il decreto diventa immediatamente esecutivo e quindi non più opponibile.

Proprio per la delicatezza della materia è fondamentale rivolgersi ad un legale esperto e competente che possa indicare e consigliare al cliente la strategia difensiva più opportuna al caso concreto.

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