IN TEMA DI VIOLENZA IN FAMIGLIA, L’ORDINAMENTO GIURIDICO INCONTRA NOTEVOLI DIFFICOLTA’ A PORRE IN ESSERE UNA CONCRETA ATTIVITA’ DI PREVENZIONE ALLA COMMISSIONE DI TALI FATTISPECIE DI REATO.
IL LEGISLATORE, INFATTI, INTERVIENE, LADDOVE L’EQUILIBRIO FAMILIARE E’ GIA’ PIENAMENTE COMPROMESSO E I CONTRASTI FAMILIARI SI ESTRINSECANO IN CONDOTTE DECISAMENTE ANTIGIURIDICHE.
IN TAL SENSO, ALCUNI DEI DELITTI CHE VENGONO COMMESSI NELL’AMBITO FAMILIARE,A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, SONO :
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ART. 572 C.P. “ MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI” ( LA CUI PENA BASE E’ AUMENTATA DA 3 A 4 ANNI A SEGUITO DELLA INTRODUZIONE DELLA LEGGE CODICE ROSSO);
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ART 612BIS C.P. “ATTI PERSECUTORI” O STALKING;
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ART 609BIS C.P. “VIOLENZA SESSUALE” E ART. 609TER C.P. “ CIRCOSTANZE AGGRAVANTI” OVE VIENE STABILITO L’AUMENTO DELLA PENA PREVISTA DALL’ART. 609BIS QUALORA L’AUTORE DEL REATO SIA L’ASCENDENTE, IL GENITORE (ANCHE ADOTTIVO), IL TUTORE, IL CONIUGE( ANCHE SEPARATO O DIVORZIATO) DELLA VITTIMA. TALE AGGRAVANTE SI APPLICA ANCHE QUALORA IL REO SIA LEGATO DA RELAZIONE AFFETTIVA , ANCHE SENZA CONVIVENZA, CON LA VITTIMA;
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ART. 388 C.P. “ MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE” CHE STABILISCE CHE :“Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimenti, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032”.
DIVERSAMENTE DAL 1 COMMA COMMA OVE E’ NECESSARIA LA DIMOSTRAZIONE DELL’ELEMENTO DELLA FRODE, IL COMMA SUCCESSIVO PREVEDE UNA MAGGIORE FUNZIONE COERCITIVA IN QUANTO PREVEDE SOLAMENTE LA SUSSISTENZA DEL DOLO GENERICO IN ORDINE AALLE IPOTESI DI ELUSIONE DELLA ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE CHE CONCERNE L’AFFIDAMENTO DEI MINORI O DI ALTRE PERSONE INCAPACI, OVVERO PRESCRIVE MISURE CAUTELARI A DIFESA DELLA PROPRIETA’, DEL POSSESSO O DEL CREDITO;
ART. 570 C.P. “VIOLAZIONE OBBLIGHI ASSISTENZA FAMILIARE”- IL QUALE SANCISCE ESPRESSAMENTE CHE :“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.”;
ART. 573 C.P. “SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI” OVE SI PRESCRIVE CHE :“Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori, o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni”.
PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE E I RIMEDI ATTI A TUTELARE LA VITTIMA DI VIOLENZE FAMILIARI SONO, OLTRE ALLE MISURE CAUTELARI PERSONALI DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE, VANNO ALTRESI’ RAVVISATI:
- ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE – ART 282BIS C.P.P.– CHE COSTITUISCE LA MISURA MOLTO PIU’ SPECIFICA E DIRETTA NELL’INDIVIDUARE IL FINE DELLA MISURA MEDESIMA, OVVERO “L’INCOLUMITA’ DELLA PERSONA OFFESA O DEI SUOI PROSSIMI CONGIUNTI” ;
- SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE – ART. 288 C.P.P. – DISPONE L’INTERDIZIONE IN TUTTO O IN PARTE DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE AL FINE DI NON LEDERE ECCESSIVAMENTE LA STABILITA’ DEL NUCLEO FAMILIARE. QUESTA MISURA COSTITUISCE, PERALTRO, UNA DEROGA ALLA REGOLA GENERALE DELLE MISURE INTERDITTIVE ;INFATTI LA MISURA INTERDITTIVA SI APPLICA IN ORDINE A REATI CHE PREVEDONO LA PENA DELL’ERGASTOLO OVVERO UNA PENA EDITTALE SUPERIORE NEL MASSIMO DI TRE ANNI. NE CONSEGUE CHE NELLE IPOTESI DI REATI DI VIOLENZA SESSUALE, IL GIUDICE PUO’ DISPORRE L’INTERDIZIONE DISATTENDENDO COSI’ IL LIMITE GENERALE DI APPLICABILITA’ DELLE MISURE INTERDITTIVE E QUINDI ANCHE SE SI TRATTA DI REATI CON PENA EDITTALE INFERIORE AI TRE ANNI.
VA OPPORTUNAMENTE SEGNALATO CHE A SEGUITO DI UNA SENTENZA DI CONDANNA VENGONO INFLITTE ,OLTRE ALLA PENA PRINCIPALE, LE PENE ACCESSORIE CHE CONSEGUONO DI DIRITTO OVVERO A DISCREZIONE DEL GIUDICE ALLA SENTENZA STESSA.
LE PENE ACCESSORIE CHE CONSEGUONO AUTOMATICAMENTE ALLA CONDANNA DEL REO SONO:
- DECADENZA DELLA POTESTA’ DEI GENITORI -ART 32 2 COMMA CP – Trattasi di una pena accessoria applicata AUTOMATICAMENTE , in caso di condanna all’ergastolo, proprio a coloro che rivestono la qualità di genitori naturali o adottivi, i quali sono privati di ogni diritto ad essi spettante in merito alla rappresentanza e all’amministrazione degli interessi e dei beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile (artt. 320 e 324 c.c.) ;
- SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA POSTESTA’ DEI GENITORI- ART. 32 CP 3 COMMA CP- la sospensione dalla potestà genitoriale non consegue automaticamente: il giudice è infatti libero di determinare che alla condanna della reclusione per un tempo pari o superiore ai cinque anni non consegua la sospensione della potestà genitoriale.
Proprio per la delicatezza della materia è fondamentale rivolgersi ad un legale esperto e competente che possa indicare e consigliare al cliente la strategia difensiva più opportuna al caso concreto.